Primi 3 articoli dello statuto associativo

01/09/2008 : 15:06

Art.1 E' costituita un'associazione, di durata illimitata e senza fini di lucro, denominata "Cultura nazionale" ed avente come simbolo la bandiera italiana  con l'immagine dell'Italia, contenente tutti i territori ad essa storicamente od etnicamente pertinenti, di colore azzurro nel campo bianco centrale.

Art.2 L'associazione ha lo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale dela nazione italiana. Questa, sorta sin dagli inizi dell'impero romano con l'integrazione politico-culturale dei vari popoli della penisola, è sopravvissuta alle invasioni barbariche ed alle dominazioni straniere ed ha riassunto piene coscienza di sè col Risorgimento, che e ha restituito l'unità politica ripetutamente auspicata nel corso dei secoli.

Le diversità regionali sono aspetti particolari che arricchiscono una comune cultura e non contraddicono la fondamentale unità della nazione.

La tutela e la valorizzazione della cultura nazionale perseguita dall'associazione non si contrappone alle altre culture europee ed extraeuropee, che costituiscono invece motivo d'interesse e d'attenzione.
L'associazione ritiene che tutti i popoli abbiano diritto alla propria identità ed a rifiutare l'ideologia mondialista che, volendo operare un generale appiattimento, tende ad imporre un'unica concezione della vita e della società funzionale alle esigenze dei potentati economici sovranazionali.

L'associazione è solidale con tutti i popoli che si oppongono ai disegni di egemonia mondiale di qualsiasi potenza che facendo uso della propria superiorità politica ed economica intenda nel proprio interesse imporre il proprio modello economico, sociale e politico-istituzionale.

La religione cristiana è ritenuta, fermo restante il rispetto per le altre religioni, componente costitutiva della cultura nazionale avendo profondamente influito sulla storia, sull'arte, sulle tradizioni e sul costume del popolo italiano.
Il presente articolo dello Statuto non può essere soggetto a variazioni ma solo ad eventuali ampliamenti.

Art.3 L'associazione persegue le proprie finalità operando in particolare nei seguenti settori:
a) letteratura, filosofia, storia, scienze politiche-
b) beni storico-artistici. archeologigi e ambientali-
c) tradizioni e folklore locale-
d) politica nazionale ed amministrazione locale.
In conseguenza l'associazione può organizzare: conferenze, seminari di studio, convegni, visite e viaggi d'istruzione, corsi di formazione ed aggiornamento professionale, edizione di bollettini ed opuscoli, collaborazioni culturali con enti pubblici e privati.

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